La NIS2 si applica alla tua azienda?
Sei domande, due minuti: scopri se la tua organizzazione rientra nel perimetro della direttiva NIS2 (D.lgs. 138/2024) come soggetto essenziale o importante, e cosa comporta.
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Il tuo risultato
Probabilmente soggetto ESSENZIALE
Per settore e dimensione, la tua organizzazione rientra con ogni probabilità tra i soggetti essenziali: il livello di obblighi (e di vigilanza) più alto previsto dalla NIS2.
I soggetti essenziali sono sottoposti a vigilanza anche preventiva dell’ACN e a sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale. Obblighi principali: registrazione sul portale ACN (finestra 1 gennaio – 28 febbraio), misure di gestione del rischio con responsabilità in capo agli organi di vertice, notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia (pre-notifica entro 24 ore, notifica entro 72, relazione finale entro 30 giorni) e misure di sicurezza di base con evidenze documentali entro le scadenze ACN (prima coorte: 31 ottobre 2026).
Probabilmente soggetto IMPORTANTE
Per settore e dimensione, la tua organizzazione rientra con ogni probabilità tra i soggetti importanti: obblighi NIS2 pieni, con vigilanza successiva anziché preventiva.
I soggetti importanti hanno gli stessi obblighi di fondo degli essenziali — registrazione ACN (1 gennaio – 28 febbraio), gestione del rischio, notifica incidenti al CSIRT Italia (24h/72h/30 giorni), misure di sicurezza di base entro le scadenze ACN (prima coorte: 31 ottobre 2026) — con sanzioni fino a 7 milioni di euro o all’1,4% del fatturato annuo mondiale. La vigilanza è ex post: interviene dopo un incidente o una segnalazione, ma le sanzioni restano concrete.
Soggetto pubblico: probabilmente in ambito
PA e soggetti degli Allegati III e IV entrano nel perimetro NIS2 in base alla tipologia, in molti casi a prescindere dalla dimensione: serve una verifica puntuale della tua categoria.
Le PA centrali sono soggetti essenziali a prescindere dalle dimensioni; PA regionali e locali, trasporto pubblico locale, università, soggetti di interesse culturale e società partecipate rientrano secondo le procedure di individuazione previste dal decreto. Gli obblighi sono gli stessi dei privati: registrazione ACN, gestione del rischio, notifica incidenti. Il primo passo è verificare in quale categoria degli Allegati III/IV ricade il tuo ente.
Fuori perimetro diretto, ma coinvolto via SUPPLY CHAIN
La tua organizzazione probabilmente non è un soggetto NIS2, ma i tuoi clienti sì: i loro obblighi di sicurezza della catena di fornitura ricadranno su di te per via contrattuale.
I soggetti NIS2 devono valutare e presidiare la sicurezza dei propri fornitori: nella pratica significa questionari di sicurezza, clausole contrattuali su misure minime e notifica degli incidenti, e in alcuni casi audit. Chi si fa trovare pronto — misure di base documentate, un referente per la sicurezza, capacità di rispondere a un questionario senza andare in crisi — trasforma un obbligo dei clienti in un vantaggio commerciale sui concorrenti.
Probabilmente fuori ambito
Con i dati che hai indicato, la tua organizzazione non sembra rientrare nel perimetro NIS2, né direttamente né come fornitore di soggetti obbligati.
Due cautele: il perimetro va riverificato quando cambiano dimensione, attività o clienti (la finestra di registrazione ACN riapre ogni anno dal 1 gennaio al 28 febbraio), e restare fuori dalla NIS2 non significa essere al sicuro — le minacce non leggono gli allegati del decreto. Un livello di igiene informatica di base conviene comunque, e puoi misurarlo in tre minuti con il Cyber Security Check.
Questo test è un orientamento preliminare basato sui criteri del D.lgs. 138/2024, non una valutazione legale: l’inquadramento definitivo dipende dall’autovalutazione sul portale ACN e dalle specificità della tua attività.
Vuoi un parere professionale?
Il test è un primo orientamento. Se vuoi capire cosa fare davvero nella tua situazione, parliamone: 30 minuti, senza impegno.
Richiedi un assessmentDomande frequenti
Il risultato del check è un parere legale?
No: è un orientamento preliminare basato sul D.lgs. 138/2024 (recepimento italiano della direttiva NIS2). Serve a capire se il tema ti riguarda e con che urgenza; la determinazione formale del perimetro richiede un’analisi puntuale della tua situazione.
Devo lasciare l’email per vedere il risultato?
No: l’esito sintetico è visibile subito, senza fornire alcun dato. L’email è richiesta solo se vuoi ricevere il report completo con l’analisi delle tue risposte.
Che fine fanno le mie risposte?
Restano nel tuo browser: il test funziona interamente lato client. Solo se chiedi il report via email, risposte e indirizzo vengono trasmessi e usati esclusivamente per inviartelo — nessuna newsletter, nessuna cessione a terzi.
Cosa rischia chi non si adegua alla NIS2?
Per i soggetti essenziali le sanzioni arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale (il maggiore dei due); per i soggetti importanti fino a 7 milioni o all’1,4%. Sono previste anche responsabilità dirette per gli organi di amministrazione.
Sono in perimetro: da dove comincio?
Dai passi formali — la registrazione sul portale ACN entro le scadenze previste — e da una gap analysis delle misure di gestione del rischio richieste dall’art. 24 del decreto. Da lì esce un piano di adeguamento con priorità e costi proporzionati alla dimensione dell’azienda.